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Regione Lombardia |
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Ticket: Dal primo agosto entra in vigore il provvedimento regionale di rimodulazione del ticket. Il ticket non sarà più di 10 euro fissi in più per ogni tipo di prestazione; La Regione Lombardia ha optato per un’altra via, che assieme agli obiettivi economici di interesse nazionale tenga conto soprattutto delle necessità economiche dei cittadini lombardi: non una cifra fissa, ma variabile, che risulti proporzionale al valore della prestazione e che vada dagli 0 ai 30 euro. Resta invariato il ticket sulle prestazioni di Pronto Soccorso, con l’applicazione del ticket da 25 euro sui codici bianchi e la conferma dell’esenzione per gli altri codici. Fino al 31 luglio resta comunque in vigore l’applicazione indifferenziata del ticket di 10 euro a tutte le prestazioni. Fascia valore Quota in euro fissa per ricetta euro ricetta non esente 01 - fino 5 0 02 - da 5,01 a 10 1,50 03 - da 10,01 a 15 3,00 04 - da 15,01 a 20 4,50 05 - da 20,01 a 25 6,00 06 - da 25,01 a 30 7,50 07 - da 30,01 a 36 9,00 08 - da 36,01 a 41 10,80 09 - da 41,01 a 46 12,30 10 - da 46,01 a 51 13,80 11 - da 51,01 a 56 15,30 12 - da 56,01 a 65 16,80 13 - da 65,01 a 76 19,50 14 - da 76,01 a 85 22,80 15 - da 85,01 a 100 25,50 16 - oltre 100 30,00 Sono esenti da ticket: tutti i cittadini di età inferiore a 14 anni indipendentemente dal reddito a partire dal 1.01.2010 ai sensi della DGR n. 10804/2009 sono esenti : vittime del dovere e familiari Sono inoltre escluse dal ticket le seguenti prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui all'art. 85 della Legge 388/2000: Mammografia ogni 2 anni per le donne tra 45 e 69 anni, e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda; Pap test ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65 anni Colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per i gruppi a rischio Accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile, secondo criteri determinati dal Ministero della Sanità In relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5 del D.lgs 124/98, sono escluse dal ticket le prestazioni erogate a fronte di particolari condizioni di interesse sociale: prestazioni specialistiche rese nell'ambito di programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva (screening) prestazioni finalizzate alla tutela della maternità, definite dal decreto del Ministero della Sanità 10 settembre 1998 prestazioni finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge prestazioni finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse alle attività di donazione; (ivi comprese le prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo) prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte in caso di epidemie prestazioni volte alla tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni di cui alla legge n. 210/1992 i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.662, quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, anti Haemophylus influenzale di tipo B, nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia prestazioni finalizzate alla prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice Lavoratori all’estero Dall’anno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell’art. 2, comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289. Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica. |
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